Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Darfo B.T." è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente, e anonimamente il proprio sangue.
c.2 L'Associazione ha sede legale in Darfo B.T., via Cercovi n. 6 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Darfo B.T..
c.3 L'Avis Comunale di Darfo B.T., che aderisce all' AVIS Nazionale, nonchè all'Avis Regionale o equiparata, Provinciale o equiparata, è dotata,di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
Art. 2 - SCOPI SOCIALI
c.1 L'Avis Comunale di Darfo B.T. è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione- volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli delle AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale o equiparata sovra ordinate alle quali è associata nonchè del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che haimo necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
d) Favorire l'incremento della propria base associativa;
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo.
Art.3 - ATTIVITÀ
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale coordinandosi con l' AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale o equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:
a) Concorda e sottoscrive, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, convenzioni con le Pubbliche Istituzioni;
b) Collabora, con l'Istituzione sanitaria di riferimento, alla definizione dei programmi di raccolta di sangue e plasma tra i propri Soci;
c) Convoca i propri iscritti telefonicamente per le donazioni di sangue ed i controlli sanitari;
d) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
e) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
f) Promuove la conoscenza delle finalità associative ed delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
g) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall' Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
i) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo indicati;
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.
Art. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 È socio dell'Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell 'Avis Comunale medesima.
c.3 L'adesione all'Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo, deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale o equiparate.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio, in regola con le disposizioni del presente statuto, partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e e) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionale.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sulla espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale - o
equiparate - sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.
Art. 6 - ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell'Avis Comunale:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Comunale;
e) il Presidente e il Vicepresidente;
c.2 E' organo di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 7 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione.
c.2 Compongono altresì l'assemblea Comunale di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché i soci di tutte le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, ad un altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.
c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.
c.1O Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nella assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardano le responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all 'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
Art.8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all'Assemblea:
a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
h)la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
j) la nomina dei liquidatori;
k)la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, e i Vicepresidenti di cui uno Vicario, il segretario il tesoriere - che, per delibera del consiglio stesso, può anche coincidere con il segretario il Direttore Sanitario, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 7 ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.1O Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine, di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonchè l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardano - con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche la competenza del Comitato medesimo
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'articolo 10.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al comitato.
Art.10 - I PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 1O giorni successivi.
c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.
Art.11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.
c.6 Ove la situazione economico - finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.
Art. 12 - PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi = 4580,00 = Euro.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) i contributi di organismi internazionale;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed e contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall 'Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi.
c.4 E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente com1esse.
Art. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Art. 14 - CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
c.3 il Presidente i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nei computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti al sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 9, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori di un anno.
c.4 Lo Statuto dell'Avis Regionale, tenuto conto delle proprie esigenze del territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
Art. 15 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Avis Provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
Art. 16 - RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, quello dello Statuto dell'Avis Provinciale o equiparata e di quello dell'Avis Regionale sovraordinate che afferiscano all 'Avis Comunale, nonché del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
Art. 17 - NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 14 del presente statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4 L'entrata in vigore del presente statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative Regionali e di ogni altra disposizione da essa derivante oggi vigente.
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
L'Avis Comunale di Darfo B.T. che aderisce all'AVIS Nazionale è stata costituita il 01 Gennaio dell'anno 1955 ed attualmente ha sede in Via Cercovi n° 2.
Art. 2 - SOCI (regolamento di AVIS Nazionale)
Art. 3 - DOVERI DEI SOCI (regolamento di AVIS Nazionale )
Art. 4 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE (regolamento di AVIS Nazionale)
Art. 5 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE (regolamento di AVIS Nazionale)
Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA.
La regolare posizione dei soci persone fisiche aventi diritto di voto nell'Assemblea è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione agli atti della Segreteria dell 'Avis.
Tale documentazione consiste in:
1. Elenchi nominativi dei soci persone fisiche in regola con le disposizioni statutarie e, dunque, aventi diritto a partecipare all'Assemblea dell'Avis Comunale di Darfo B.T.
2. Certificazione attestante 1'avvenuto regolare pagamento delle quote associative, ove previste.
3. La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni è costituita dai componenti del Comitato Esecutivo eletto dal Consiglio Direttivo Comunale.
Art. 7 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI (regolamento di AVIS Nazionale)
Art. 8 - ORGANI (regolamento di AVIS Nazionale)
Art. 9 - QUOTE SOCIALI
Compete all'Assemblea, su proposta del Presidente associativo pro tempore, di determinare, mediante apposita delibera, una eventuale quota sociale a carico delle persone fisiche aderenti,nonché le modalità di versamento della quota stessa.
(NON APPLICATO DALL'AVIS COMUNALE DI DARFO B.T.)
Art. 10 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
Le sedi delle Assemblee degli associati sono convocate e stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
La convocazione dei soci all'Assemblea Comunale è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale o consegnato a mano ai propri associati, ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la sede Avis Comunale.
La documentazione dovrà essere disponibile almeno tre giorni prima dell'Assemblea.
Art. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta ed all'attuazione delle delibere verso gli organi associativi Comunali sorvegliandone l'esecuzione.
Il Segretario, inoltre, dirige e controlla il funzionamento degli uffici della Comunale, impartisce le disposizioni al personale, ha le :funzioni di capo del personale e propone al Consiglio Direttivo tutti i provvedimenti del caso.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'Associazione; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ed in conformità al dettato statutario.
Art. 12 - DIRETTORE SANITARIO: RUOLO E COMPETENZE
Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo e può partecipare alle riunioni degli Organi associativi. Ad esso solo competono le attività di:
1) preselezione del socio donatore;
2) tutela della salute del socio donatore;
3) aggiornamento delle schede sanitarie dei donatori effettivi;
4) rapporto con la struttura trasfusionale di riferimento;
5) attività di educazione sanitaria dei donatori e della popolazione anche nelle sedi delle Avis di base;
6) collaborazione con l'equipe medica del C.T.
Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Collegio nella prima riunione nomina il Presidente ed il Segretario.
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
Il Segretario dell'Avis Comunale deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale trimestrale deve essere redatto un verbale; copia di questo potrà essere in visione del Consiglio Direttivo.
I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.
Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.
Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE (regolamento di AVIS Nazionale)
Art. 15 - GIURÌ NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE (regolamento di AVIS Nazionale)
Art. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
L'Avis Comunale di Darfo B.T. deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere supportate da idonea documentazione.
I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta o congiunta dal Tesoriere o da eventuali delegati individuati, con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Comunale è tenuto tramite il Tesoriere, a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta scritta, elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.
Art. 17 - CARICHE
L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.
Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado con soggetti che intrattengono rapporti di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione nell'eventualità che tali atti o provvedimenti possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.
Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l'Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.
Approvato dall'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale - Pesaro 16 maggio 2004.
I sottoelencati articoli hanno validità per tutte le Avis d'Italia.
Art. 2 - SOCI
L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale.
Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata.
Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di base o equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di base o equiparata.
il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis comunale, di base o equiparata interessata accoglie l'istanza di adesione del socio.
Le Avis Comunali, di base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo si ogni anno, per il tramite delle rispettive Avis Provinciali o equiparate, nonché Regionali o equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ...). Le stesse Avis Comunali, di base o equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.
Un'Avis sovraordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di base o equiparata del proprio territorio - formulandone la motivazione con delibera del Consi glio Direttivo competente - di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione.
L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.
Il presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy" del trattamento dei dati sensibili fomiti dai soci ai fini associativi.
La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.
Art. 3 - DOVERI DEI SOCI
I soci non possono avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.
Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.
Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.
La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.
I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.
Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è i possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Il socio donatore deve:
a) Rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
b) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
c) Fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale di appartenenza;
d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie al fini della idoneità alla donazione;
f) Comunicare alla propria Avis Comunale, di base o equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.
Art. 4 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.
Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato - su richiesta espressa per il tramite dell' Avis Regionale e corredata del relativo parere - dal Comitato Esecutivo Nazionale.
La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome. Del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale.
Art. 5 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE
La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.
Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.
Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che dalla attività donazionale, anche dalla fedeltà associativa, e precisamente:
1. dopo il terzo anno di iscrizione all'Avis e/o la effettuazione di almeno 8 donazioni;
2. dopo cinque anni di iscrizione all'Avis e/o la effettuazione di almeno 16 donazioni;
3. dopo dieci anni d'iscrizione all'Avis e la effettuazione, di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
4. dopo venti anni d'iscrizione all'Avis e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
5. dopo trenta anni d'iscrizione all'Avis e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
6. dopo quarant'anni d'iscrizione all'Avis e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
7. per i donatori che abbiano effettuato più di 100 donazioni o per i soci donatori che per raggiunti limiti di età non possono più donare sarà attribuita apposita
benemerenza che tenga conto anche della fedeltà alla Associazione.
Ai fini dell'attribuzione delle benemerenze alle donatrici, relativamente ai punti 1),2),3), e 4), tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge, il numero delle donazioni di sangue intero e multicomponenti effettuate viene considerato doppio.
Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'Avis sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.
Art. 7 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
La costituzione di un'Avis di base potrà coincidere o avere un'identificazione relativa ad una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio o anche aziendale.
La costituzione di un' Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.
Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di base.
Le misure delle quote associative dovute all'AVIS Nazionale, sono stabilite dall'Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche ed ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il versamento delle quote associative sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno.
Art. 8 - ORGANI
Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'AVIS.
L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese. L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.
Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.
Tuttavia 1'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.
Dall'art. 16 dello Statuto Nazionale: c.2 Il collegio Nazionale dei Probiviri svolge la funzione di giudice di primo grado rispetto alle controversie tra AVIS Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra i soci persone fisiche appartenenti ad associazioni territoriali di regioni diverse, tra i soci persone fisiche ed associazioni ed associazioni territoriali appartenenti a regione diversa da quella alla quale appartiene l'Avis Comunale cui i soci stessi aderiscono, nonché per quelle controversie insorte tra associazioni territoriali appartenenti a regioni non differenti e, infine per quelle tra un'associazione territoriale a qualsiasi livello e l'Avis Nazionale.
c.3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri svolge altresì la funzione di giudice di secondo grado in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri delle Avis Regionali (giudice di primo grado) in materia di controversie tra i soci persone fisiche o tra i soci persone giuridiche appartenenti ad associazioni territoriali della stessa regione, ovvero tra i soci persone giuridiche territoriali e persone fisiche appartenenti alla stessa regione.
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la sede del Collegio dei Probiviri competente (Regionale/Nazionale), entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.
Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.
Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.
Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
Avanti al collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni - salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio - e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'AVIS di riferimento del Collegio stesso.
L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio di secondo grado (Probiviri Nazionali I Gran Giurì ) e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.
In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria -nelle more della decisione definitiva - i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12.
Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.
Le sanzioni sono costituite dalla:
a) censura scritte;
b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non potrà partecipare alla vita associativa.
c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.
Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.
Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell 'Avis Comunale di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare.
Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passato in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.
Art. 15 - GIURÌ NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.
Il ricorso davanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.
Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di un eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazioni alle parti.
Avanti al Giurì la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza, di un procuratore o patrocinatore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
Di ogni riunione del Giurì deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti il Giurì.
La decisione dei Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro novanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
La decisione del Giurì Nazionale è comunicata a cura del suo Presidente - con lettera raccomandata inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione della decisione medesima alle parti interessate ed al Presidente dell 'AVIS Nazionale.
MODALITÀ DI VOTO - NORME ELETTORALI E PROCEDURE CONNESSE
Art.18 - NORME GENERALI
1. Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni contenute nella presente Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell' Avis nella seduta dell' 11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.
2. La sezione integrativa sostituisce, all'atto dell'approvazione, l'art. 19 cit. e completa l'articolazione del Regolamento dell'AVIS Nazionale.
Art. 19 - DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI.
1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.
Art. 20 - ELETTORATO ATTIVO
1. Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del c.3 dell'art. 4 e del c.2 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.
Art. 21 - ELETTORATO PASSIVO
1. Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di base, delle Avis Comunali o equiparate, delle Avis Regionali o equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Regionale o equiparata e/o per l'Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l'Assemblea
Regionale o equiparata e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.
2. La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis di base, dell'Avis Comunale o equiparata, dell'Avis Provinciale o equiparata, dell'Avis di coordinamento intermedio, dell'Avis Regionale o equiparata, e/o per un solo organo dell 'AVIS Nazionale.
3. La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
4. La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell'Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell 'Avis Comunale di riferimento.
5. L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
6. Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purchè sostenute -nell'Assemblea di base o Comunale - da parte di almeno il 10% dei soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero - nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate - da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.
7. Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 - e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata -deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata.
8. All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.
Art. 22 -VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali o equiparate, in seno alla Assemblee
di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.
2. Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.
3. Ciascuna Assemblea competente non può proporre all'Assemblea dell 'Avis sovraordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
4. Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare.
5. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.
Art. 23 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE
1. A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea competente provvede -nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali -alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Generale degli Associati, dal c. 6 dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. La Commissione Verifica Poteri locale - che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente -ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.
3. E' cura del Presidente dell'Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.
4. Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis sottordinata deve far pervenire alla Segreteria dell 'Avis sovraordinata - almeno 1O giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva - gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.
5. La Segreteria locale interessata - nonché quella Nazionale, per quanto di sua competenza provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.
6. E' compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentati e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.
7. La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell'Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente all'apertura dei lavori assembleari.
8. In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.
9. Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da quest'ultima segnalati alla Presidenza dell'Assemblea competente in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consenso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.
10. L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.
Art. 24 - NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
1. La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell'AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale.
2. Nelle Avis di base e nelle Avis Comunali o equiparate si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
3. Nelle Avis Provinciali o equiparate l'Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire - al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale - suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.L., ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale.
4. Nella stessa assemblea ordinaria dell'anno precedente a quella elettiva I'Avis Provinciale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Provinciale, che potrà prevedere l'applicazione del metodo d'Honts, in analogia a quanto stabilito per l'assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale. in alternativa, si potrà deliberare di procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito territoriale di provenienza del candidato stesso.
5. Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, l'assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato.
6. In ogni fase elettiva - sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati - accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l'Avis Comunale, di base o equiparata alla quale appartiene il candidato medesimo.
7. L'assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo d'Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o equiparata per 1,2,3,4,. ...ecc... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, iprimi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale o equiparata, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell'assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali o equiparate.
8. Per le Avis Regionali o equiparate il cui ambito territoriale coincida con la sola provincia o nelle quali 1'Avis sia presente in una sola provincia, l'assegnazione dei seggi potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o equiparate.
9. In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.
10. Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Art. 25 - VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
1. In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario - nel rispetto del comma 7 dell'art. 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti - e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.
2. Ove lo statuto dell'AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.
3. I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.
4. In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.
5. Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio dei voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:
a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
c) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe - fino ad un massimo di 1O - di altri associati Persone Giuridiche.
6. Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore e uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.
7. Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.
Art. 26 - IL COMITATO ELETTORALE
1. L'assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, presieduta dal Presidente uscente dell'Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese determinandone di volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell'art. 22 del presente regolamento.
2. Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali - in attuazioni delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente Regolamento.
3. I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
4. Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
a) accetta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 1O del presente art. 24;
b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche -nelle Assemblee di base ed in quelle delle Avis Comunali o equiparate - e dei rappresentanti legali delle associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a confermarle;
c) accetta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
e) affigge - nel luogo delle elezioni - le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero dei voti che ogni singolo elettore può esprimere;
g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
h) procede allo spoglio delle schede;
i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.
5. il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale.
6. Il Presidente dl Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione della carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
Art. 27 - VOTAZIONI
1. Fatta eccezione per quanto disciplinato nella presente Sezione Integrativa, i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata -nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente art. 1O -nei tempi statutari previsti.
2. L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:
a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero il delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
b) 1'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.
3. Nel caso di cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.
Art. 28 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 27. il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.
Art. 29 - NORMA TRANSITORIA
1. Le norme contenute nella presente Sezione Integrativa entrano in vigore dalla data di approvazione della Sezione stessa, ossia dall' 11 dicembre 2004.
2. Gli adempimenti relativi al rinnovo delle cariche sociali che, a norma del presente regolamento, devono compiersi in occasione della seduta dell'Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quello di rinnovo delle cariche sociali, saranno compiuti - a tutti i livelli associativi territoriali interessati ed esclusivamente per la tornata elettorale del 2005 nel corso delle Assemblee Straordinarie convocate per l'approvazione definitiva dei testi statutari omologati dal Comitato Esecutivo Nazionale oppure in apertura delle sedute delle stesse Assemblee Elettive
Avisini noi siamo per voto,
sempre il sangue vogliamo donar,
se richiesti siam subito in moto
una vita in periglio a salvar.
Con l'aiuto d'un essere ignoto
più nessuno dovrà disperar:
con la nostra donazione
la speranza fiorirà.
Volete vivere, potete chiedere,
siamo al servizio dell'umanità.
Ovunque, subito, sempre più celere
un avisino correrà.
O Gesù che hai detto:
"Tutto ciò che avete fatto
a uno dei più piccoli tra i miei fratelli
l'avete fatto a me" (Matteo 25,40)
guarda propizio all'offerta che ti facciamo.
Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri,
ci spingono a dare un po' del nostro sangue,
perchè ad essi ritorni il vigore della vita;
ma vogliamo che tale dono sia diretto a Te,
che hai sparso il Tuo sangue prezioso per noi.
Rendi, o Signore, la nostra vita
feconda di bene per noi,
per i nostri cari, per gli ammalati,
sostienici nel sacrificio,
perchè sia sempre generoso,
umile e silenzioso.
Fà che con fede sappiamo scoprire il tuo volto
nei miseri per prontamente soccorrerli;
ispira e guida le nostre azioni
con la pura fiamma della carità,
affinchè esse compiute in unione con Te,
raggiungano la perfezione
e siano sempre gradite al Padre celeste.
Così sia.
JOANNES PP. XXIII
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